Credito, finanza e Confidi

30

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA MORATORIA EX LEGE (ART. 56 D.L. 18/2020) E FAQ

CREDITO, FINANZA E CONFIDI

Per info

Boffi Massimo
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Gervasoni Claudio
Tel. 035 275264
Mete Viviana
Tel. 035 275 390

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della sezione dedicata al Decreto Cura Italia sul proprio sito, ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito all’articolo 56 del D.L. 18/2020 (cfr. circ. 2020/201), rispondendo così ad alcune questioni sollevate da Confindustria.
 
In particolare, il MEF specifica quanto segue:
 
Beneficiari
  • Possono accedere alla moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE. Pertanto, le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori non possono chiedere la sospensione.
    Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
  • L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere “in bonis”, vale a dire che non deve presentare posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, l’impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Procedura di comunicazione
  • Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal D.L. 18/2020.
    La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Nella comunicazione l’impresa deve, tra l’altro, autodichiarare:
  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di PMI;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Modalità di funzionamento
  • Con riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
    In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
    La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
  • Rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del D.L. (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.
  • Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolante può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento secondo il principio del silenzio assenso.
  • Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
  • La moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2 (cfr. All. circ. 2020/201).
  • Possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico.
  • Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
  • Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa comunicazione specifica alla banca/intermediario finanziario e riprendere il pagamento delle rate.
L’Area Credito e Finanza resta a disposizione per fornire chiarimenti e supporto alle imprese.
 
Inoltre, si ricorda che giovedì 2 aprile dalle ore 10.30 si terrà il webinar di approfondimento sul tema dell’emergenza finanziaria legata all’emergenza COVID-19 (cfr. news webinar).