Comunicazioni

News menu

Vuoi ricevere Circolari e News ?

1

Inserisci nome utente e password

In alto a destra inizia dal tasto Login

2

Entra nella tua MyPage

Una volta entrato, seleziona Modifica Dati sempre in alto a destra e attiva il flag per la richiesta della newsletter.

07

set

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E DEFINIZIONE DI SOGGETTI FRAGILI: NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL LAVORO

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Con circolare 4 settembre 2020 (in allegato), il Ministero della Salute e del Lavoro ribadiscono la centralità del medico competente nel fornire supporto al datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione già richiamate dal Protocollo condiviso per il contrasto al Covid 19 del 24 aprile scorso, con alcune importanti novità in merito alla sorveglianza sanitaria dei soggetti c.d. “fragili”.
In particolare:
  • Richiamando il quadro normativo fondamentale entro il quale è necessario agire (art. 5 comma 3 St. Lavoratori e sez. V cap. III D. Lgs. 81/2008) e alla luce dell’evoluzione epidemiologica, viene aggiornato il concetto di soggetti fragili, escludendo che il mero superamento dell’età di 55 anni sia di per sé sufficiente per ricadere nella menzionata condizione. In particolare, la maggior fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di situazioni di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
  • Ai lavoratori e alle lavoratrici in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche) deve essere garantita la possibilità di richiedere al datore di lavoro di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: tali richieste dovranno essere corredate da adeguata documentazione medica, a supporto della valutazione del medico competente e trattate nel rispetto della riservatezza.
  • Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia l’obbligo di nominare il medico competente, e fatta salva la facoltà di effettuare comunque tale nomina, la sorveglianza di cui sopra dovrà essere garantita secondo i precetti dell’art. 5 comma 3 L.300/1970, pertanto il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
  • All’esito della valutazione il medico esprimerà un giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni a salvaguardia della tutela della salute del lavoratore/lavoratrice e riservando il giudizio di inidoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.
  • La sorveglianza sanitaria dei soggetti fragili andrebbe periodicamente ripetuta alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
Il Ministero del Lavoro e della Salute chiariscono inoltre che la sorveglianza sanitaria c.d “eccezionale” prevista dall’art. 83 DL 34/2020 non è da considerarsi prorogata dal DL 83/2020 e dunque è decaduta il 1° agosto scorso.
 
Infine, la Circolare aggiorna le indicazioni con riguardo alle modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 81/2008 (art. 41) alla luce dell’attuale fase della pandemia da Covid19, fornendo importanti raccomandazioni sulle modalità di effettuazione della stessa e ritenendo ancora differibili, previa valutazione del medico competente, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale, le visite mediche periodiche e le visite alla cessazione del rapporto di lavoro.