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08

ott

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI COVID19 DEL 7 OTTOBRE

DIREZIONE, ESG, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Pandolfi Luca
Tel. 035 275 381

Alla luce dei provvedimenti adottati ieri dal Governo e in vigore da oggi, si ritiene opportuno fornire alcune rapide informazioni, per quanto di specifico interesse.
 
Con Delibera 7 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario da Sars-Cov-2. Conseguentemente il Governo ha adottato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n° 125 (in vigore dall’8 ottobre) che prevede, tra l’altro, le seguenti principali misure:
  1. Modifica all’art. 1 comma 1 DL 19/2020: le parole “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2021” (“Art. 1.  Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19. 1.  Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”).
  2. Modifica al comma 2 dell’art. 1 del DL 19/2020 mediante l’inserimento della lettera hh-bis (Art. 1 comma 2.  Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: … omissis… hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità).
  3. Modifica all’art. 1 comma 16 DL 33/2020. In particolare, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure solo restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero anche ampliative d’intesa col Ministero della Salute. Le misure di cui al DL 33/2020 vengono prorogate al 31 gennaio 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
  4. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del DL 83/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo. L’Allegato in oggetto vede ulteriori modifiche, per le quali si rinvia a successivi specifici approfondimenti per quanto di interesse. (vd. circolare 2020/564).
  5. Nelle more dell’adozione di nuovi DPCM e comunque non oltre il 15 ottobre, continuano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 alle quali viene aggiunto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarlo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all’aperto secondo quanto previsto alla lettera hh-bis) DL 19/2020 sopra riportata (vedi punto 2).
  6. Attuazione alla Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS_COV2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo (vd. news 4 giugno 2020). L’attuazione comporta la modifica dell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008 dove, nella sezione VIRUS, dopo la voce “Coronaviridae – 2” è inserita la seguente: “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS – CoV-2) (0a) – 3”, dove la nota 0a) è così formulata: “0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.”.
 
Con Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre, efficace anch’essa dall’8 ottobre sino ad adozione del nuovo DPCM e comunque non oltre il 15 ottobre, viene infine previsto per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 7 settembre 2020, l’obbligo del test molecolare o antigenico, secondo le modalità già note (nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia o entro 48 ore dall’ingresso stesso) meglio descritte nell’ordinanza allegata. A tali persone si applica altresì l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e l’obbligo dell’isolamento fiduciario in attesa del tampone. Tali obblighi non si applicano nei casi previsti dall’art. 6 comma 6 lettere da a) a d) e comma 7 del DPCM 7 agosto. Restano ferme le disposizioni dell’art. 6 comma 6 lettera d-bis) del citato decreto. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo di chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
Tale ordinanza sostituisce quanto previsto dall’art. 1 comma 1 ordinanza 12 agosto (“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hautsde-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro…”).
Viene invece prorogato al 15 ottobre il regime previsto dall’Ordinanza 12 agosto per I territori di Bulgaria e Serbia. Pertanto: alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori citati si applica la disciplina seguente:
  1. Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
  2. Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.