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03

giu

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 555 DEL 29 MAGGIO. CONFERME E NOVITÀ

DIREZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con Ordinanza del 29 maggio scorso (in vigore dal 1° giugno) Regione Lombardia ha confermato l’obbligo della mascherina (o in subordine di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca) ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani e alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
 
Per i datori di lavoro si ribadisce la prescrizione della rilevazione della temperatura corporea del personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sotto la supervisione del datore di lavoro stesso o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID–19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).
Ricordiamo che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede; il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedano la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 (anche laddove sopraggiungessero nell’esecuzione dell’attività) astenendosi dal presentarsi o permanere sul luogo di lavoro e mettendosi in momentaneo isolamento, informando il datore di lavoro o suo delegato per gli adempimenti di cui sopra.
In ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea, con facoltà di verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 semplicemente comunicati.
 
Viene nuovamente raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti prima dell’accesso, fatto salvo l’obbligo di procedere alla medesima in caso di attività di ristorazione con consumazione al tavolo.
 
E’ ribadita la raccomandazione all’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».
 
Al punto 1.4 (rubricato “Tirocini e formazione professionale”), oltre a confermare la possibilità di riprendere le esperienze formative con la modalità del tirocinio, anche in presenza, l’Ordinanza 555 consente ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza”.
 
L’allegato I precisa che le indicazioni si applicano alle attività formative non altrimenti esercitabili a distanza (es. con utilizzo di laboratori, attrezzature, strumenti), agli esami finali (teorici e/o pratici), alle attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza nell’ambito di percorsi ivi elencati, tra i quali “formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008”.
 
L’ordinanza è in vigore dall’1 giugno sino al 14 giugno. Restano salve, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza, le misure adottate con DPCM 17 maggio 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.