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24

dic

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID19: ORDINANZA 23 DICEMBRE 2020.

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217

Come già annunciato dagli organi di stampa, con l’ordinanza adottata il 23 dicembre ed in vigore in pari data, in parziale deroga all’ordinanza 20 dicembre, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale a coloro che hanno residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità da comprovare mediante autodichiarazione (art. 1 ordinanza 23 dicembre).

L’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a coloro che effettuino controlli della certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
2. Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
3. Obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
4. Obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni.

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui al DPCM 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 20 dicembre come integrata dall’art. 1 dell’ordinanza 23 dicembre, sopra riassunto, non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Quanto sin qui scritto (art. 1 ordinanza 23 dicembre) rimarrà in vigore sino al 6 gennaio.
 
Viene altresì previsto (art. 2) che:
- in aggiunta a quanto disposto dall’ordinanza 20 dicembre e dall’art. 1 dell’ordinanza 23 dicembre, ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applichi la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 DPCM 3 dicembre 2020 (in particolare si ricorda che per gli spostamenti da e per i Paesi in elenco E si richiede di comprovarne i motivi elencati nel comma 1 dell’art. 6);
- dal 24 dicembre alla Repubblica di San Marino si applica la disciplina dei Paesi e territori in elenco A.
Le disposizioni dell’art. 2 sono in vigore sino al 15 gennaio 2020.

Vista la complessità delle misure quivi brevemente richiamate, si invita alla costante consultazione del sito ufficiale della Farnesina a ciò dedicato (link).