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14

ott

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID19. DPCM 13 OTTOBRE 2020

DIREZIONE, ESG, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Pandolfi Luca
Tel. 035 275 381
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217

Con il DPCM adottato oggi ed in vigore da domani 14 ottobre, il Governo ha confermato la linea già prevista nel DL 125/2020, che impone un aggravio delle misure di contenimento del contagio con specifico riguardo in particolare all’obbligo dell’uso della mascherina, alle limitazioni delle feste nei luoghi chiusi e all’aperto, alle restrizioni alle attività dei servizi di ristorazione.
 
In particolare, per quanto di interesse:
  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;   c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.”;
  • si ribadisce l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell’igiene costante delle mani;
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  • sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
  • le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività potranno essere esercitate nei limiti e alle condizioni previste dai protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza della Regione.
In continuità con quanto previsto dal DPCM 7 agosto, vengono confermate le misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali già contenute nei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, il protocollo condiviso di regolamentazione per i cantieri, del 24 aprile 2020 (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 (allegato 14).
 
Viene inoltre razionalizzata la disciplina riguardante le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, attraverso l’incorporazione nel testo del DPCM delle ordinanze del Ministero della salute riguardanti l’obbligo del tampone (molecolare o antigenico) nel caso di soggiorno o transito in taluni Paesi o territori, ora indicati all’elenco C dell’allegato 20 (art. 6 comma 6 DPCM 13 ottobre 2020). Al fine di verificare la nuova classificazione dei Paesi per elenchi (A, B, C, D, E, F) si veda allegato.
 
Il DPCM entra in vigore il 14 ottobre e rimane efficace sino al 13 novembre prossimo.