Le norme armonizzate, cioè valide per tutti i paesi UE, sono norme europee adottate dagli organismi europei di normazione (CEN, CENELEC ed ETSI), preparate in base agli orientamenti generali adottati dalla Commissione Europea e vengono preparate su mandato della Commissione Europea, previa consultazione con gli Stati membri.

Le norme armonizzate, se ne vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle Dirittive di Prodotto.

La conformità ad una norma nazionale che traspone una norma armonizzata di cui sono stati pubblicati i riferimenti normativi conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive di nuovo approccio applicabili disciplinati da tale norma.

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti alle norme serve a fissare la prima data utile in cui la presunzione di conformità ha effetto.

L'applicazione delle norme armonizzate, che conferisce presunzione di conformità, rimane tuttavia volontaria nell'ambito delle direttive di nuovo approccio: un prodotto può pertanto essere fabbricato direttamente sulla base dei requisiti essenziali delle Direttive di Prodotto.

N.B. In questo sito in corrispondenza di ogni Direttiva di Prodotto verrano segnalate le normative armonizzate pubblicate sulla G.U.C.E. per quella specifica classe di prodotti.

La normativa tecnica, in particolare quella armonizzata, cioè uguale per tutti i Paesi UE, viene elaborata allo scopo di aiutare i progettisti, i costruttori e gli organismi interessati ad interpretare i requisiti di sicurezza per raggiungere la conformità con la legislazione sulla sicurezza dei prodotti.

Tipo di Norme Tecniche

Esistono varie tipologie di norme tecniche. A titolo di esempio sono riportate di seguito le tipologie di norme previste per la Dir. 2006/42/CE Macchine:

TIPO A Norme base

contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti

generali applicabili a tutte le macchine;

TIPO B Norme gruppo

contengono aspetti della sicurezza che interessano un certo numero di

macchine, quali le distanze di sicurezza, il metodo di calcolo degli apparecchi

di sollevamento

TIPO B2  

sono norme relative a componenti o dispositivi, come ad esempio quelli di

sicurezza, impiegati in un numero elevato di macchine

TIPO C

Norme famiglia di

macchine

trattano i requisiti di sicurezza per tipologia di macchina (norme verticali)

 

Presunzione di conformità a talune norme armonizzate nell'ambito della Direttiva Macchine

Norme di tipo A e B

Le norme di tipo A riguardano concetti fondamentali o principi di progettazione; le norme di tipo B trattano invece un aspetto di sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza che condiziona la sicurezza di una vasta gamma di macchine. Risulta pertanto difficile giudicare globalmente una macchina partendo dalla semplice conformità ad una norma di tipo A o B.

Queste norme (o almeno alcune di esse) sono fondamentali per garantire una coerenza alle osservazioni preliminari e al requisito 1.1.2 dell'allegato I della Direttiva 2006/42/CE.

La UNI EN 1088 "Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta" ad esempio è una norma B1, che definisce i diversi dispositivi di bloccaggio: fornisce indicazioni utili a conferire presunzione di conformità ai requisiti 1.3.7 e 1.3.8 dell'All. I della Direttiva 2006/42/CE.

Occorre precisare che la presunzione di conformità legata a una norma armonizzata si riferisce solo agli aspetti tecnici da essa trattati, la presunzione di conformità di una norma sui dispositivi di blocco consente di presumere che tali dispositivi siano conformi, ma non ovviamente che la macchina sia conforme a tutti gli altri punti di cui all'allegato I della Direttiva 2006/42/CE.

I servizi della Commissione ritengono che le norme B1 e B2 siano le più indicate per l'applicazione della direttiva, soprattutto perchè il numero delle norme C non corrisponderà mai a tutti i tipi di macchine.

 

N.B.: Occorre sottolineare che la distinzione tra norme A, B1 e B2 è proprio del CEN e non figura in alcun testo legislativo comunitario.