Sono definiti "materiali a contatto" quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola quali pentole, posate, piatti e bicchieri, recipienti e contenitori, pellicole-fogli ecc.) Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acque ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che comunitari.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento CE n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche, ecc.)

In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tali da:

- costituire un pericolo per la salute umana;

- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

L'articolo 11 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 demanda al Ministro della salute il compito di fissare con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tollerenze di impiego per le sostanze che possono essere ceduti dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari.

Questa previsione è stata sostituita dall'art. 3 del DPR n. 777/1982 e, in seguito, dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 riguardante l'attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ribadisce la podestà del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di regolamentare i materiali e gli oggetti idonei a venire in contatto con gli alimenti.

Conformemente alle norme sopra indicate con il Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, sono stati disciplinati, i seguenti materiali:

- materie plastiche;

- gomma;

- cellulosa rigenerata;

- carta e cartone;

- vetro;

- acciaio inossidabile.

Il Decreto ministeriale 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell'Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell'aggiornamento.

Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette "liste positive" delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonchè sulle modalità per il controllo dell'idoneità al contatto alimentare.

Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:

- banda stagnata

- banda cromata

- ceramica

- alluminio.

L'inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del prodotto riportato nell'allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.

Per quanto riguarda i controlli sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti il Ministero ha predisposto alcune circolari volte ad assicurare interventi mirati e omogenei sul territorio. Le note sono diramate sia agli organi deputati al controllo uffiale sia ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione e commercializzazione)

Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con con sostanze d'uso personale

NORMATIVA M O C A

Modello notifica (.doc); Note compilazione; Campo di applicazione; Regolamento 1935/2004; Regolamento 1895/2005; Regolamento 2023/2006; Regolamento 282/2008; Regolamento 450/2009; Regolamento 10/2011; Decreto n. 29 del 10 febbraio 2017; Circolare n. 14445 del 10 aprile 2017; Circolare n. 29569 del 17 luglio 2017

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento CE n. 1935/2004 , n. 2023/2006 , n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti

Decreto 11 novembre 2013 n. 140

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale limitatamente agli acciai inossidabili

Decreto 6 agosto 2015, n. 195

Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973 recante "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"

Istituto Superiore Sanità Progetto CAST

Linee guida per l'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

Orientamenti dell'Unione sul regolamento UE n. 10/2011 Regolamento materie plastiche (21 febbraio 2014)

Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne l informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Decreto 11 novembre 2013, n. 140

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale limitatamente agli acciai inossidabili

Decreto 21 dicembre 2010 n. 258

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili

Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) dicembre 2009

Linee guida per l'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

Regolamento CE n. 1935/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004

Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE