Dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE (old) 2016/425 menu

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti dalla direttiva 89/686/CEE come quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi, o comunque li porti con sè, da rischi per la salute e la sicurezza.

Un DPI è "indossato", nel senso che l'abbigliamento, gli occhiali, le protezioni dell'udito o le imbracature di arresto della caduta sono indossati. Infatti molti DPI sono articoli di abbigliamento (indumenti, copricapi, guanti o calzature). Altri DPI devono essere "tenuti" in mano, come gli schermi per proteggere gli occhi e il viso durante la saldatura.

La protezione prevista dal DPI dipende quindi da un'azione da parte della persona esposta al rischio: l'indossare o il tenere direttamente il dispositivo.

Un dispositivo portatile che non è indossato nè tenuto in mano durante il suo utilizzo non è considerato come DPI. Così, per esempio, le stuoie isolanti o gli sgabelli usati dagli elettricisti durante l'attività nel luogo di installazione, o gli schermi di protezione posti nelle stazioni di lavoro non sono considerati DPI.

Un DPI deve essere indossato o tenuto "da un individuo". Questo è ciò che distingue l'equipaggiamento personale dai dispositivi di protezione di tipo collettivo. Il campo dei DPI non si limita alle attrezzature utilizzate dai lavoratori in generale, ma si estende ad ambiti come le attività sportive e ricreative. Gli occhiali da sole, i caschi per l'uso della bicicletta o per l'attività a cavallo, i guanti da giardinaggio, i parastinchi per i calciatori, i finimenti per l'alpinismo sono tutti DPI.

09/03/2016

Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016

Regolamento sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

21/12/1989

Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (old)

Dispositivi di protezione individuale

12/04/2010

Linee Guida 04.2010

Guidelines on the application of council directuve 89/686/EEC of 21 december 1989 on the approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment