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26

mag

2016

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PREVENZIONE INCENDI. APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA DEROGA. CIRCOLARE VIGILI DEL FUOCO

AMBIENTE, SICUREZZA

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n.3277 del 16 marzo 2016 - Chiarimenti sulla procedura di deroga.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive consentendo di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti per la sicurezza. Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica cogente di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno.

Per l'individuazione delle attività per le quali risulta possibile l'attivazione del procedimento di deroga si presenta la seguente casistica:

a - Attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili):

Il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1 del DM 3 Agosto 2015;

G.2.5.4.3 Applicazione di soluzioni in deroga

1. Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
2. Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo G.2.5, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7.

3. Tutte le disposizioni del presente documento, incluse le regole tecniche verticali, possono diventare oggetto di procedimento di deroga.

b - Attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015:

L'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;

c - Attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi:

Non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;

d - Attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. Scuole, che hanno Regola Tecnica D.M. 26/08/1992 - in corso di emanazione  Regola Tecnica Verticale):

Non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza adottando singole misure previste nel DM 03/08/2015, in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

Es Scuole: utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e solo per alcune di tali misure far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015.