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28

lug

2015

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

AMBIENTE. DISCIPLINA IED. SECONDA CIRCOLARE MINISTERIALE APPLICATIVA PER I SITI OBBLIGATI AD AIA

AMBIENTE, SICUREZZA

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298

Come già precisato nella news dello scorso 07.07.2015, con Circolare n° 12422 del 17 giugno 2015, il Ministero dell’Ambiente ha emanato ulteriori regole applicative per uniformare sul territorio nazionale l’applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 46/2014 (IED) che ha modificato la disciplina IPPC.

In particolare, la nota contiene alcuni chiarimenti relativi alle installazioni rientrate in ambito AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) solo a seguito delle citate modifiche.

 Questi i punti in cui si articola la Circolare:

  • Chiarimenti sulle disposizioni di cui all’articolo 29 , comma 2, del Decreto legislativo 46/2014;
  • Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti all’attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue;
  • Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane;
  • Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano l’assoggettabilità ad AIA per l’industria alimentare;
  • Ulteriori chiarimenti relativi alla attività di autodemolizione;
  • Produzione di prodotti chimici;
  • Trattamento di scorie e ceneri;
  • Effetti del Decreto ministeriale 15 gennaio 2014 sulle AIA vigenti;
  • Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari;
  • Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento;
  • Chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti;
  • Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento.

 Riguardo alla relazione di riferimento, ferma restando la giurisdizione di ogni singola autorità territorialmente competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze, con la Circolare del 17 giugno 2015, il Dicastero fornisce alcuni orientamenti circa i tempi con cui integrare la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi in corso e circa i tempi di presentazione della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa relazione.

A tal proposito si attendono nelle prossime settimane le necessarie indicazioni da parte di Regione Lombardia.

Inoltre, ai fini del rilascio dell’AIA, la stessa nota ribadisce che gli impianti di gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento in ordine ai rifiuti gestiti, nemmeno nella forma della verifica preliminare.