28
ago
2014
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
RIFIUTI. ALBO GESTORI AMBIENTALI . NUOVO REGOLAMENTO
Per info
Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298 m.meloncelli@confindus...
Il 23 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 che disciplina le competenze e il funzionamento dell'Albo
Gestori Ambientali. Con la sua entrata in vigore, dal 7 settembre 2014, viene abrogato il precedente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (decreto n.406/1998).
Le principali novità introdotte dal decreto n. 120/2014 riguardano:
1) la riorganizzazione delle categorie di iscrizione con l'inserimento delle seguenti categorie:
- categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
- categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
- categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell'art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli
scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico
da parte dell'impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell'art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
2) la definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. Si
attribuisce al Comitato Nazionale il compito di definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda:
- il titolo di studio;
- gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
l'idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale.
3) le semplificazioni amministrative che prevedono:
l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
Il testo integrale del provvedimento è riportato in allegato.