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28

ago

2014

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

RIFIUTI. ALBO GESTORI AMBIENTALI . NUOVO REGOLAMENTO

AMBIENTE, DIREZIONE

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298

Il 23 agosto scorso è  stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 120 del 3  giugno  2014  che  disciplina le competenze e il funzionamento dell'Albo
Gestori  Ambientali. Con  la  sua  entrata  in  vigore,  dal  7 settembre 2014, viene abrogato il precedente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (decreto n.406/1998).

Le principali novità introdotte dal decreto n. 120/2014 riguardano:

1)  la  riorganizzazione  delle  categorie  di iscrizione con l'inserimento delle seguenti categorie:
- categoria   2-bis  per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti  non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
- categoria  3-bis  per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
- categoria   6  per  le  imprese  che  effettuano  soltanto  trasporto transfrontaliero  di  rifiuti  ai  sensi  dell'art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- categoria   7   per   gli  operatori  logistici  presso  le  stazioni ferroviarie,  gli  interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli
scali   merci  ed  i  porti,  ai  quali,  nell'ambito  del  trasporto intermodale,  sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico
da  parte  dell'impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell'art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.

2)  la  definizione  del  ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare  la  corretta  organizzazione  della  gestione  dei  rifiuti. Si
attribuisce  al  Comitato  Nazionale  il compito di definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda:
- il titolo di studio;
- gli  anni  e  la  tipologia  di  esperienza  maturata  nel settore di attività;
l'idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale.

3) le semplificazioni amministrative che prevedono:
l'autocertificazione   di  permanenza  dei  requisiti  richiesti  per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
l'acquisizione  d'ufficio  da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

Il testo integrale del provvedimento è riportato in allegato.